(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29, del 17 giugno 2019 ) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159-bis; Considerato che: 1. L'art. 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Al comma 2, lettera e), la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l'espressione «associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative». Il tribunale amministrativo regionale Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. E' opportuno, pertanto, riformulare la norma in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente, oppure settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un'opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e, considerato l'ampliamento della platea degli interessi rappresentati, l'aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo; 2. In materia di locazioni turistiche, l'art. 70, comma 6, lettera b), della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiche' la comunicazione e' effettuata telematicamente con modalita' di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell'incompleta comunicazione non ha piu' motivo di essere contemplata dalla norma; 3. L'art. 159-bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. Poiche' ad oggi non e' stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale; 4. In considerazione del termine di sospensione, previsto dall'art. 159-bis della l.r. 86/2016, e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Cabina di regia. Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016 1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), e' sostituita dalla seguente: «e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;».