(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29, del
                          17 giugno 2019 ) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14,  70  e
159-bis; 
  Considerato che: 
    1. L'art. 14 della l.r. 86/2016 individua i membri  della  cabina
di regia del turismo, organo consultivo della  Giunta  regionale.  Al
comma 2, lettera  e),  la  norma  individua  i  membri  designati  in
rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l'espressione
«associazioni di categoria delle  imprese  del  turismo  maggiormente
rappresentative». Il tribunale amministrativo regionale Toscana,  con
sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come
riferita alle  sole  associazioni  che  rappresentano  una  specifica
tipologia di imprese turistiche. E' opportuno, pertanto,  riformulare
la  norma  in  modo  che  contempli   tutte   le   associazioni   che
rappresentano complessivamente, oppure settorialmente,  le  tipologie
di impresa che afferiscono al  turismo;  la  riformulazione  comporta
anche un'opportuna estensione della rappresentanza  alle  professioni
turistiche e, considerato l'ampliamento della platea degli  interessi
rappresentati, l'aumento da quattro a sei  dei  membri  designati  in
rappresentanza degli operatori del turismo; 
    2. In materia  di  locazioni  turistiche,  l'art.  70,  comma  6,
lettera b), della l.r. 86/2016 prevede  una  sanzione  amministrativa
non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel  caso
in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiche'
la comunicazione  e'  effettuata  telematicamente  con  modalita'  di
compilazione guidate e progressive,  la  fattispecie  dell'incompleta
comunicazione non ha piu' motivo di essere contemplata dalla norma; 
    3. L'art. 159-bis della l.r. 86/2016 ha disposto  la  sospensione
dei corsi  di  formazione  per  guida  turistica  e  degli  esami  di
abilitazione previsti  alla  conclusione  di  tali  corsi  fino  alla
definizione a livello nazionale del profilo  professionale  di  guida
turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019.  Poiche'  ad  oggi
non e' stato ancora individuato il percorso  istituzionale  per  dare
soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene
opportuno  prorogare  la  sospensione   dei   corsi   di   formazione
professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre  2020
e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che
vi  accedono  direttamente  con  i  titoli  di  studio  previsti  dal
regolamento regionale; 
    4.  In  considerazione  del  termine  di  sospensione,   previsto
dall'art. 159-bis della l.r. 86/2016, e' opportuno disporre l'entrata
in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Cabina di regia. 
              Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016 
 
  1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale  20
dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema  turistico  regionale),
e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  sei   membri   designati   dalle   associazioni   regionali,
comprensive di associazioni di imprese e/o professioni  del  turismo,
maggiormente rappresentative del settore del turismo;».